Trivento, 28 luglio 2008
Il Gruppo Consiliare
del Comune di Trivento
Al Prefetto
di Campobasso
Alla Corte dei Conti
- Sezione Regionale di Controllo
Via
Ciccaglione, 22 - 86100 Campobasso
Alla Corte dei Conti
- Procura Regionale del Molise
Via
Ciccaglione, 22 - 86100 Campobasso
. Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso
e, p.c. Al Sindaco di Trivento
Agli organi di stampa
OGGETTO: Situazione contabile del Comune di Trivento
- Articolo 227 D. L.vo 18.8.2000, n. 267.
Approvazione del rendiconto per l’anno 2007.
Pur
consapevoli del diffuso atteggiamento di tolleranza
e benevolenza che regna nel nostro Paese e nella
nostra Regione nei confronti del mondo delle
autonomie locali, sentiamo comunque il dovere di
continuare ad invocare il primato della legge.
I
reiterati comportamenti omissivi posti in essere
dall’amministrazione comunale di Trivento in
riferimento agli adempimenti contabili, sono il
portato di un atteggiamento che denota, a voler
essere buoni, da un lato l’assoluta mancanza di
cultura istituzionale e dall’altro lo spregio
consapevole per le regole, di cui non si comprende
la primazia, ma che, ove (?) conosciute, vengono
percepite come un inutile fastidio, peraltro, privo
di cogenza.
L’assenza di provvedimenti conseguenti da parte
degli Organi di controllo, purtroppo, ha finito e
finisce per legittimare e radicare tali
convincimenti, rendendo risibili i richiami al
rispetto della legalità!
Esemplare a riguardo è la inqualificabile vicenda
della (non) approvazione del bilancio consuntivo
2006, avvenuta (?) con due anni di ritardo,
nonostante la richiesta di commissariamento da parte
della Corte dei Conti. Ma questa è ancora un’altra
fulgida pagine di storia politico-amministrativa
italo-molisana.
Ciò
premesso si segnala, quindi, che ad oggi il
Consiglio comunale di Trivento, in violazione di
quanto disposto dall’articolo 227 del decreto
legislativo n. 267/2000, non ha ancora approvato il
Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2007 e
tanto meno risulta approvato il relativo schema da
parte della Giunta comunale.
A
tale riguardo si ricorda che il Ministero
dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali – Direzione centrale della finanza
locale - Osservatorio sulla finanza e la contabilità
degli enti locali, ha ribadito e chiarito con
propria determinazione (“Principio contabile n. 3 -
“Il rendiconto degli enti locali” del 15 gennaio
2004), che:
“ 20.
Termine della deliberazione del rendiconto
Il termine per la deliberazione del rendiconto è
fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello
di riferimento. La competenza è dell’organo
consiliare. La legge stabilisce un termine minimo di
venti giorni, da fissare nel regolamento di ciascun
ente, per porre in grado i componenti dell’organo
consiliare di esaminare la proposta della giunta.
Il termine del
30 giugno è fissato per la deliberazione e perciò
non è da considerare legittima la prassi invalsa di
convocare l’organo che deve deliberare in uno degli
ultimi giorni antecedenti la scadenza, in quanto
così non sarebbe rispettata la previsione di legge.
21. La
mancata approvazione del rendiconto da parte
dell’organo consiliare entro il 30 giugno di ciascun
anno determina, sino all’adempimento, la condizione
di ente locale strutturalmente deficitario,
assoggettato ai controlli centrali in materia di
copertura del costo di alcuni servizi.
L’inadempienza nella presentazione del certificato
del rendiconto, comporta la sospensione della
seconda rata del contributo ordinario dell’anno nel
quale avviene l’inadempienza.”
Si
richiede, pertanto, agli organi in indirizzo –
ciascuno per la propria parte di competenza di porre
in essere gli adempimenti conseguenti.