Trivento, 28 luglio 2008    

            Il Gruppo Consiliare

         del Comune di Trivento

Al Prefetto

 di Campobasso

 

Alla Corte dei Conti

 - Sezione Regionale di Controllo

Via Ciccaglione, 22 - 86100 Campobasso

 

Alla Corte dei Conti

- Procura Regionale del Molise

 Via Ciccaglione, 22 - 86100 Campobasso

 

 

. Alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Campobasso

 

e, p.c. Al Sindaco di Trivento

 

 Agli organi di stampa

 

 

OGGETTO: Situazione contabile del Comune di Trivento - Articolo  227 D. L.vo 18.8.2000, n. 267. Approvazione del rendiconto per l’anno 2007.

 

 

Pur consapevoli del diffuso atteggiamento di tolleranza e benevolenza che regna nel nostro Paese e nella nostra Regione nei confronti del mondo delle autonomie locali, sentiamo comunque il dovere di continuare ad invocare il primato della legge.

I reiterati comportamenti omissivi posti in essere dall’amministrazione comunale di Trivento in riferimento agli adempimenti contabili, sono il portato di un atteggiamento che denota, a voler essere buoni, da un lato l’assoluta mancanza di cultura istituzionale e dall’altro lo spregio consapevole per le regole, di cui non si comprende la primazia, ma che, ove (?) conosciute, vengono percepite come un inutile fastidio, peraltro, privo di cogenza.

L’assenza di provvedimenti conseguenti da parte degli Organi di controllo, purtroppo, ha finito e finisce per legittimare e radicare tali convincimenti, rendendo risibili i richiami al rispetto della legalità!

Esemplare a riguardo è la inqualificabile vicenda della (non) approvazione del bilancio consuntivo 2006, avvenuta (?) con due anni di ritardo, nonostante la richiesta di commissariamento da parte della Corte dei Conti. Ma questa è ancora un’altra fulgida pagine di storia politico-amministrativa italo-molisana.

Ciò premesso si segnala, quindi, che ad oggi il Consiglio comunale di Trivento, in violazione di quanto disposto dall’articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000, non ha ancora approvato il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2007 e tanto meno risulta approvato il relativo schema da parte della Giunta comunale.

A tale riguardo si ricorda che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale - Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, ha ribadito e chiarito con propria determinazione (“Principio contabile n. 3  - “Il rendiconto degli enti locali” del 15 gennaio 2004), che:

 

 

“ 20. Termine della deliberazione del rendiconto

Il termine per la deliberazione del rendiconto è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. La competenza è dell’organo consiliare. La legge stabilisce un termine minimo di venti giorni, da fissare nel regolamento di ciascun ente, per porre in grado i componenti dell’organo consiliare di esaminare la proposta della giunta. Il termine del 30 giugno è fissato per la deliberazione e perciò non è da considerare legittima la prassi invalsa di convocare l’organo che deve deliberare in uno degli ultimi giorni antecedenti la scadenza, in quanto così non sarebbe rispettata la previsione di legge.

21. La mancata approvazione del rendiconto da parte dell’organo consiliare entro il 30 giugno di ciascun anno determina, sino all’adempimento, la condizione di ente locale strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. L’inadempienza nella presentazione del certificato del rendiconto, comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza.”

 

 

Si richiede, pertanto, agli organi in indirizzo – ciascuno per la propria parte di competenza di porre in essere gli adempimenti conseguenti.